Da pochi anni, e precisamente con la Legge 9 gennaio 2004 n. 6, è stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo istituto giuridico, la "amministrazione di sostegno", destinato ad avere, è dato ritenere, ampia diffusione e applicazione.
A tale convincimento si giunge considerando, come tra poco meglio si dirà, la finalità della normativa in esame, che è quella di tutelare, mediante l'attuazione di interventi di sostegno temporaneo o permanente e con la minore limitazione possibile della capacità di agire, persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni di vita quotidiana, indipendentemente dalla esistenza di una malattia.
Basti pensare a solo titolo di esempio alla realtà, sempre più diffusa soprattutto nelle grandi città, che vede persone sole, in età avanzata, che incontrano difficoltà nello svolgere le normali funzioni della propria vita a causa di condizioni fisiche e/o psichiche che, seppure non gravi al punto tale di provocare una vera e propria incapacità di agire nel senso tecnico giuridico del termine, recano comunque un grave pregiudizio al vivere quotidiano.
Per aiutare queste persone pur non privandole della loro capacità giuridica e dunque non ricorrendo alla pratica, sempre penosa, della interdizione e/o inabilitazione legale, la legge ha previsto il nuovo istituto, che qui si illustra, della "amministrazione di sostegno".
E' importante evidenziare come, per la prima volta con la legge in esame sia stato introdotto e valorizzato ai fini giuridici il concetto sociologico di situazione esistenziale, e si sia considerata non solo la sfera degli interessi patrimoniali ma qualsiasi aspetto della vita di relazione e qualsiasi situazione di disagio.
L'amministratore di sostegno
La Legge 9 gennaio 2004 n. 6 ha istituito la figura dell'amministratore di sostegno, introducendo nel codice civile le conseguenti necessarie integrazioni.; la nuova normativa così dispone.
La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice Tutelare del luogo in cui la persona stessa ha la residenza o il domicilio (art. 404 codice civile) entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza (art. 405 codice civile).
La legge precisa che la scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
Nella scelta il Giudice Tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Oggetto dell'incarico
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione: a) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; b) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato; c) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; d) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; e) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; f) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al Giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405 codice civile).
Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.
L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti (art. 410 codice civile).
Per lo svolgimento dell'incarico non è previsto alcun compenso fatta eccezione per il rimborso delle spese e delle attività svolte nelle forme e nella misura che saranno disposte dal Giudice Tutelare, al quale l'amministratore di sostegno dovrà rendere conto.
Si applicano all'amministratore di sostegno le norme del codice civile che prevedono la nullità delle disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore se fatta dopo la sua nomina e prima che sia chiuso il conto (art. 596 codice civile), e la nullità delle donazioni a favore di chi è stato tutore del donante se fatte prima che sia stato approvato il conto (art. 779 codice civile).
La legge in esame prevede che sono in ogni caso valide le disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui stabilmente convivente.
Soggetti richiedenti
La richiesta di nomina di amministratore di sostegno si propone con ricorso al Giudice Tutelare; i soggetti richiedenti possono essere il coniuge e i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado nonché il Pubblico Ministero e il tutore o il curatore, nel caso in cui la persona sia stata dichiarata interdetta o inabilitata.
Se il ricorso riguarda una persona interdetta o inabilitata si deve chiedere contemporaneamente la revoca della interdizione o della inabilitazione dal momento che, come già si è accennato, il soggetto beneficiario della amministrazione di sostegno non perde la capacità giuridica.
Il ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario.
Addirittura, ed è questa una delle novità più interessanti della legge, lo stesso soggetto interessato può designare da subito la persona che verrà nominata suo amministratore di sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità. Tale designazione va fatta mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408 codice civile).
In questo caso, allorquando si verificheranno i presupposti previsti dal soggetto interessato che diventerà beneficiario della amministrazione di sostegno, la persona indicata chiederà al Giudice Tutelare di emettere il decreto di sua nomina e di specificare l'oggetto dell'incarico nel senso più sopra descritto.
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al Giudice Tutelare il ricorso per la nomina dell'amministratore.
Effetti per il beneficiario
E' importante ancora una volta ricordare che il beneficiario della amministrazione di sostegno conserva la propria capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può pertanto in ogni caso continuare a compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 codice civile).
In sostanza, tranne che per quegli atti di maggiore importanza per i quali sia stata prevista l'assistenza obbligatoria dell'amministratore di sostegno, la persona beneficiaria del provvedimento in esame può avvalersi o meno dell'aiuto del citato amministratore, a seconda delle proprie esigenze e delle proprie scelte.
Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, o in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal Giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Allo stesso modo possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministratore di sostegno.
Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno (art. 412 codice civile).
Quando ricorrono i presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore, gli stessi suindicati soggetti legittimati alla richiesta di nomina rivolgono istanza motivata al Giudice Tutelare.
L'istanza è comunicata al beneficiario ed all'amministratore di sostegno.
Il Giudice tutelare provvede con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni mezzi istruttori.
Il Giudice tutelare provvede altresì, anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela del beneficiario (art. 413 codice civile).
L'amministratore di sostegno nel Condominio
Come già si è detto più sopra, la nomina dell'amministratore di sostegno non comporta, per la persona che ne beneficia, la perdita della capacità giuridica; essa continua pertanto a restare titolare degli stessi diritti e degli stessi doveri antecedenti la nomina dell'amministratore.
Conseguentemente, il condomino a favore del quale venga nominato un amministratore di sostegno continua a partecipare al Condominio quale soggetto giuridico autonomo, mantenendo le medesime titolarità e i medesimi doveri.
Sarà pertanto il condomino, e non il suo amministratore di sostegno, ad essere convocato in assemblea per esprimere il suo voto; al condomino, e non al suo amministratore di sostegno, saranno indirizzate le richieste di pagamento delle rate di spese deliberate dall'assemblea; il condomino, e non il suo amministratore di sostegno eserciterà tutti i diritti che gli derivano dalla sua partecipazione al Condominio e dovrà rispettare tutti i relativi doveri.
Ma allora, quale è la funzione dell'amministratore di sostegno nell'ambito del Condominio?
Come già più volte si è detto nel corso del presente articolo, l'amministratore di sostegno assiste una persona che si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, a causa di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica.
Si tratta di una situazione ben diversa e di ben minore gravità rispetto a quella delle persone soggette alla interdizione, e cioè delle persone che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che le rende incapaci di provvedere ai propri interessi.
Proprio per questo motivo, lo si ripete, la persona assistita dall'amministratore di sostegno rimane soggetto giuridico senza alcuna limitazione, tranne per quegli atti, eventualmente indicati nel decreto di nomina, da compiersi esclusivamente con l'amministratore di sostegno.
D'altra parte, dal momento che l'amministratore di sostegno viene nominato proprio allo scopo di aiutare il soggetto in difficoltà, quest'ultimo si asterrà dal compiere determinate incombenze, e si farà aiutare dal suo amministratore di sostegno.
Tra le incombenze che possono risultare gravose per il soggetto in difficoltà vi sono le attività connesse al Condominio: partecipare alle assemblee e alle relative discussioni, seguire le scadenze dei pagamenti, effettuare i pagamenti medesimi, contattare l'Amministratore per eventuali necessità, sono attività nelle quali l'amministratore di sostegno può rivelarsi estremamente utile.
Occorre però che l'amministratore di sostegno sia legittimato a svolgere le suddette attività in nome e per conto della persona assistita; bisogna quindi tornare a quanto più sopra esposto nella parte descrittiva dell'oggetto dell'incarico.
La legge prevede che il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere, tra l'altro, l'indicazione degli atti che l'amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, e degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore; dei limiti delle spese che l'amministratore può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità.
Deve dunque valutarsi caso per caso, leggendo il contenuto del decreto di nomina, quali specifici atti il beneficiario può compiere da solo, e quelli che può compiere unicamente con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, nonché gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere da solo in nome e per conto dell'assistito.
Per quanto riguarda il Condominio, allo stesso modo si dovrà verificare quali poteri l'amministratore di sostegno avrà in ordine a tutte le manifestazioni della vita condominiale.
La questione assume rilevanza fondamentale soprattutto per la partecipazione alle assemblee e per le relative espressioni di voto.
Nel caso in cui il Giudice Tutelare abbia conferito all'amministratore di sostegno tutti i poteri connessi alla qualità di partecipante al Condominio che il suo beneficiario riveste, allora l'amministratore di sostegno potrà partecipare direttamente all'assemblea esprimendo valido voto in nome e per conto del condomino beneficiario.
Diversamente, mancando il suindicato generale conferimento di poteri, l'amministratore di sostegno in assemblea interverrà validamente ai fini della formazione dei quorum costitutivi e deliberativi solo se munito della delega da parte del condomino suo assistito.
L'Amministratore del condominio avrà dunque cura di chiedere all'amministratore di sostegno, che assiste il condomino, di fornire copia della documentazione suindicata, con particolare riferimento al decreto di nomina, ricordando che, come più volte si è ripetuto, la persona assistita dall'amministratore di sostegno mantiene la sua capacità giuridica e continua a partecipare al Condominio come soggetto giuridico autonomo.
Milano, 31 maggio 2007
Avv. Marina Figini